Art. 34 CPM dal 2025

Art. 34 Pena detentiva. Durata (1)
1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.