Art. 34 ORC dal 2025

Art. 34 (1) Informazione sull’approvazione
L’ufficio cantonale del registro di commercio informa su richiesta le persone che hanno presentato una notificazione non appena l’iscrizione è approvata dall’UFRC. Precisa che l’iscrizione acquisisce validità soltanto con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.