ORC Art. 34 - Informazione sull’approvazione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 34 ORC dal 2025

Art. 34 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 34 (1) Informazione sull’approvazione

L’ufficio cantonale del registro di commercio informa su richiesta le persone che hanno presentato una notificazione non appena l’iscrizione è approvata dall’UFRC. Precisa che l’iscrizione acquisisce validità soltanto con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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