Art. 34 LAVS dal 2024

Art. 34 (1) Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia
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3 L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.
4 L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l’importo minimo.
5 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1225 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 222,7 punti. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Nuovo importo e livello dell’indice giusta gli art. 3 e 4 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
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