Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 33b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 33b LPP dal 2025

Art. 33b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.


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