LPP Art. 33b - Esercizio di un’attivit? lucrativa dopo il raggiungimento dell’et? ordinaria di pensionamento

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 33b LPP dal 2022

Art. 33b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 33b Esercizio di un’attivit lucrativa dopo il raggiungimento dell’et ordinaria di pensionamento

Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilit per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attivit lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.


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