Art. 338 CPP dal 2024

Art. 338 Accusatore privato e terzi
1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l’accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire personalmente se la sua presenza non è necessaria.
2 Il terzo toccato da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.
3 Se non compare personalmente, l’accusatore privato o il terzo toccato da una proposta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.