Art. 335 CCS dal 2024

Art. 335 Capo terzo: Dei beni di famiglia
1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.
2 L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.
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