OR Art. 333a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 333a OR dal 2025
Art. 333a Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori (1)
1 Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:
a. il motivo del trasferimento;b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest’ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; [FF 1993 I 609]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.