OR Art. 332a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 332a OR dal 2024

Art. 332a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 332a (1)

(1) Abrogato dall’all. n. II 1 della L del 5 ott. 2001 sul design, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

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