Art. 331 LEF dal 2024

Art. 331 Revoca di atti giuridici
1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria. (1)
3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.