Art. 33 CCS dal 2022

Art. 33 2. Mezzi di prova
1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.
2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.