Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 33 OETV dal 2025

Art. 33 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 33 Obbligo dell’esame periodico

1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo. (1)

1bis L’esame successivo comprende:

  • a. l’identificazione del veicolo;
  • b. i dispositivi di frenatura;
  • c. lo sterzo;
  • d. le condizioni di visibilità;
  • e. i dispositivi di illuminazione e l’impianto elettrico;
  • f. gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni;
  • g. gli altri impianti e dispositivi;
  • h. il comportamento in materia di emissioni. (2)
  • 2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:

  • a. (3) la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:
  • 1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2 (4) ,
  • 2. autobus,
  • 3. rimorchi adibiti al trasporto di persone,
  • 4. veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR (5) ;
  • abis. (6) la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per:
  • 1. autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,
  • 2. trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,
  • 3. rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h;
  • b. (7) la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
  • 1. minibus,
  • 2. autofurgoni,
  • 3. autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  • 4. trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
  • 5. autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale;
  • c. (7) la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
  • 1. automobili leggere e pesanti,
  • 2. (9) motoveicoli, escluse le motoslitte,
  • 3. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,
  • 4. (3) rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5;
  • d. (7) la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per:
  • 1. trattori industriali,
  • 2. macchine semoventi;
  • e. (12) la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:
  • 1. carri con motore,
  • 2. carri di lavoro,
  • 3. veicoli agricoli e forestali,
  • 4. monoassi,
  • 5. (3) rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1–4,
  • 6. (3) rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile,
  • 7. (15) rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi,
  • 8. (16) motoslitte.
  • 2bis Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l’ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. (17)

    3 Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento. (18)

    4 … (19)

    5 Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l’esercito informa l’autorità cantonale di immatricolazione in merito all’avvenuta esecuzione. L’esame cantonale viene a cadere. (20)

    6 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall’obbligo dell’esame periodico. (21)

    7 … (22)

    8 L’esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni. (23)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1181).
    (3) (10)
    (4) RS 822.222
    (5) RS 741.621
    (6) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133).
    (7) (8)
    (8) (11)
    (9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (10) (13)
    (11) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465).
    (12) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465).
    (13) (14)
    (14) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133).
    (15) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 253). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (16) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (17) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (18) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
    (19) Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).
    (20) Nuovo testo giusta la cifra II 3 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).
    (21) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (22) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2002 1181). Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (23) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2025 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Art. 33 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRBK-05-60BetrugRecht; Wohnmobil; Graubünden; Leergewicht; Entscheid; Kantons; Verfahren; Beschwerdekammer; Verhalten; Einstellung; Einstellungsverfügung; Untersuchung; Staatsanwalt; Verfahren; Zulassung; Entschädigung; Betrug; Verfahrens; Kantonsgericht; Staatsanwaltschaft; Fahrzeugausweis; Betrugs; Prüfung; Beschwerdeverfahren; Wohnmobils; Strassenverkehr; Prüfung; Beschwerdegegner; Erstkäufer

    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOVWBES.2024.5-Fahrzeug; Prüfung; Prüfung; Fahrzeugprüfung; Verfügung; Fahrzeugs; Fahrzeugausweis; Recht; Entscheid; Kontrollschilder; Halter; Vorinstanz; Beschwerde; Aufgebot; Verwaltungsgericht; Betriebssicherheit; Entzug; Mängel; Distanzscheiben; Gehör; Prüfungen; Beschwerdeführer; Drive; Stammnummer; Solothurn; Beschwerdeführers
    SGIV-2017/21Entscheid Art. 11 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1 und 4 SVG (SR 741.01), Art. 33 Abs. 1 VTS (SR Rekurrent; Rekurrentin; Fahrzeug; Vorinstanz; Reparatur; Strassenverkehrs; Quot; Kontrolle; Strassenverkehrsamt; Mängel; Cooper; Verkehr; Prüfung; Vereinbarung; Bewilligung; Recht; Reparaturbestätigung; Kontrollen; Falschbestätigung; Verfügung; Rekurs; Entzug; Prüfung; Fahrzeugs; önnen
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