Art. 33 OETV dal 2025
Art. 33 Obbligo dell’esame periodico
1 I veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 sono sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo. (1)
1bis L’esame successivo comprende:a. l’identificazione del veicolo;b. i dispositivi di frenatura;c. lo sterzo;d. le condizioni di visibilità;e. i dispositivi di illuminazione e l’impianto elettrico;f. gli autotelai, gli assali, le ruote, gli pneumatici e le sospensioni;g. gli altri impianti e dispositivi;h. il comportamento in materia di emissioni. (2)
2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:a. (3) la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2 (4) ,2. autobus,3. rimorchi adibiti al trasporto di persone,4. veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un esame successivo annuo secondo la SDR (5) ;abis. (6) la prima volta due anni dopo la prima messa in circolazione, successivamente dopo due anni, in seguito ogni anno, per:1. autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,2. trattori a sella con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima superiore a 45 km/h,3. rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,50 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h;b. (7) la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:1. minibus,2. autofurgoni,3. autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,4. trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,5. autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale;c. (7) la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:1. automobili leggere e pesanti,2. (9) motoveicoli, escluse le motoslitte,3. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,4. (3) rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, purché non rientrino nella lettera a numero 3 o 4, lettera abis numero 3 o lettera e numero 5;d. (7) la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per:1. trattori industriali,2. macchine semoventi;e. (12) la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:1. carri con motore,2. carri di lavoro,3. veicoli agricoli e forestali,4. monoassi,5. (3) rimorchi con un peso totale superiore a 0,75 t trainati da veicoli di cui ai numeri 1–4,6. (3) rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi con un peso totale fino a 0,75 t nonché i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile,7. (15) rimorchi di baracconisti e circhi con un peso totale superiore a 0,75 t designati come tali nella licenza di circolazione, che trasportano esclusivamente materiale di baracconisti e circhi,8. (16) motoslitte.
2bis Se i veicoli di cui al capoverso 2 lettera abis e i veicoli di cui al capoverso 2 lettera e numero 7 di peso superiore a 3,5 t non sono impiegati soltanto nel traffico nazionale, l’ultimo esame ufficiale non deve risalire a più di un anno prima. I detentori devono provvedere autonomamente affinché i propri veicoli vengano esaminati per tempo. (17)
3 Su richiesta del detentore, un veicolo può essere sottoposto a un esame successivo in qualsiasi momento. (18)
4 … (19)
5 Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l’esercito informa l’autorità cantonale di immatricolazione in merito all’avvenuta esecuzione. L’esame cantonale viene a cadere. (20)
6 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall’obbligo dell’esame periodico. (21)
7 … (22)
8 L’esame successivo deve essere svolto conformemente a un sistema di garanzia della qualità definito congiuntamente dai Cantoni. (23)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 ([RU 2002 1181]).
(3) (10)
(4) [RS 822.222]
(5) [RS 741.621]
(6) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 ([RU 2016 5133]).
(7) (8)
(8) (11)
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(10) (13)
(11) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 ([RU 2015 465]).
(12) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 ([RU 2015 465]).
(13) (14)
(14) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 ([RU 2016 5133]).
(15) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018 ([RU 2019 253]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]).
(16) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(17) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 ([RU 2016 5133]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]).
(18) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 ([RU 2015 465]).
(19) Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]).
(20) Nuovo testo giusta la cifra II 3 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 ([RU 2005 1167]).
(21) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
(22) Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001 ([RU 2002 1181]). Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]).
(23) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.