OLL1 Art. 33 - Calcolo del supplemento salariale

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 33 OLL1 dal 2023

Art. 33 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 33 Calcolo del supplemento salariale

(art. 13 cpv. 1, 17b cpv. 1 e 2, 19 cpv. 3 e 24 cpv. 6 LL)

1 Nel salario a tempo, il supplemento di salario per lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro domenicale è calcolato secondo il salario all’ora, senza indennit di residenza, indennit di economia domestica né indennit per figli.

2 Nel salario a cottimo, il supplemento salariale è, di regola, calcolato secondo il salario all’ora conseguito in media durante il periodo di paga, senza indennit di residenza, indennit di economia domestica né indennit per figli.

3 La legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicabile per analogia alla valutazione del salario in natura, delle prestazioni di servizio e delle mance.

4 Se diverse prescrizioni della legge sull’assegnazione di supplementi salariali sono applicabili per lo stesso periodo di tempo, è pagato il supplemento più favorevole al lavoratore.


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