OR Art. 329f -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 329f OR dal 2024
Art. 329 Congedo di maternit f (1)
1 Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternit di almeno 14 settimane.
2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternit è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennit di maternit . (2)
3 In caso di decesso dell’altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso. (3)
(1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 ([RU 2005 1429]; [FF 2002 6713], [2003 1014 ][2529]).
(2) Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 288]; [FF 2019 137]).
(3) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Indennit giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 680]; [FF 2022 2515], [2742]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.