OR Art. 328b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 328b OR dal 2025
Art. 328b Nel trattamento di dati personali (1) (2)
Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 (3) sulla protezione dei dati. (4)
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 ([RU 1993 1945], [FF 1988 II 353]).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – [RU 1974 1051]).
(3) [RS 235.1]
(4) Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 18 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.