Art. 328 CPC dal 2023
Art. 328 Capitolo 3: Revisione Motivi di revisione
1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace.
2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 (1) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali (CEDU) se:a. (2) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; ec. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
(1) [RS 0.101]
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ([RU 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.