Art. 325 CPC dal 2024

Art. 325 Effetto sospensivo
1 Il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutivit della decisione impugnata.
2 L’autorit giudiziaria superiore può, su richiesta, sospendere l’esecutivit della decisione impugnata se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. L’autorit giudiziaria superiore può pronunciarsi gi prima della proposizione del reclamo. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.