Art. 325 CCS dal 2022

Art. 325 II. Privazione dell’amministrazione (1)
1 Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l’autorit di protezione dei minori ne affida l’amministrazione a un curatore.
2 L’autorit di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.
3 Se v’è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l’autorit di protezione dei minori può parimenti affidarne l’amministrazione a un curatore.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.