Art. 323 CPS dal 2025
Art. 323 Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento (1)
Sono puniti con la multa:
1.il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2 e 341 cpv. 1 LEF (2) ); (3)
2.il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3.il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2 e 341 cpv. 1 LEF); (3)
4.il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5.il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(2) [RS 281.1]
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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