Art. 32 LIFD dal 2024

Art. 32 Deduzioni sulla sostanza
1 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d’amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
2 Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. (1) Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. (2) Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. (3)
3 Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d’intesa con le autorit o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
4 Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 7201 7217).(2) Nuovo testo del secondo per. giusta il n. II 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
(3) Per. introdotto dal n. II 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6939;FF 2013 6489).
(4) Introdotto dal n. II 3 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.