LMP Art. 32 - Lotti e prestazioni parziali

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 32 LMP dal 2022

Art. 32 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 32 Lotti e prestazioni parziali

1 L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico.

2 Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.

3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.

4 Se si riserva la facolt di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.

5 Il committente può riservarsi nel bando la facolt di aggiudicare prestazioni parziali.


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