Art. 32 LMP dal 2022

Art. 32 Lotti e prestazioni parziali
1 L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico.
2 Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.
3 Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
4 Se si riserva la facolt di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.
5 Il committente può riservarsi nel bando la facolt di aggiudicare prestazioni parziali.
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