LDP Art. 32 - Pubblicazione delle liste

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 32 LDP dal 2022

Art. 32 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 32 (1) Pubblicazione delle liste

1 Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l’indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.

2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l’anno di nascita, i luoghi d’origine e il domicilio dei candidati. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
(2) Introdotto dall’art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4929; FF 2003 6699). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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