OETV Art. 31a - Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 31a OETV dal 2025

Art. 31a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 31a Sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo del veicolo

1 Per i sistemi e le parti di veicoli che divergono dall’approvazione del tipo viene effettuato un controllo di funzionamento in presenza di una delle condizioni di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera b numeri 24.

2 Per gli altri sistemi e parti di veicoli divergenti dall’approvazione del tipo viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale sono destinati e l’assenza di grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.


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