Art. 317 CPC dal 2024
Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione
1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:a. vengono immediatamente addotti; eb. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
1bis Se deve esaminare i fatti d’ufficio, l’autorit giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza. (1)
2 Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:a. sono date le premesse di cui all’articolo 227 capoverso 1; eb. (2) la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 491]; [FF 2020 2407]).
(2) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 3643]; [FF 2014 7505]).
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