Art. 315 CPC dal 2025

Art. 315 Effetti e procedura dell’appello Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
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3 L’appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva. (1)
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5 L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell’appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente. (1)
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
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