CCS Art. 314e -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 314e CCS dal 2024

Art. 314e Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 314e 7. Collaborazione e assistenza amministrativa (1)

1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorit di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

2 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (2) possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

3 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorit di protezione dei minori, l’autorit superiore o l’autorit di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo 13 della legge del 23 giugno 2000 (3) sugli avvocati.

4 Le autorit amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
(2) RS 311.0
(3) RS 935.61

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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