Art. 314d CCS dal 2025
Art. 314d Obblighi di avviso (1)
1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (2) , le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2018 2947]; [FF 2015 2751]).
(2) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.