CCS Art. 314c -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 314c CCS dal 2025

Art. 314c Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 314c Diritti di avviso (1)

1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.

2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (2) possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
(2) RS 311.0

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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