Art. 314 CCS dal 2025

Art. 314 Procedura
1 Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2 Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3 Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.