Art. 313 CCS dal 2025

Art. 313 Modificazione delle circostanze (1)
1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
2 In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell’autorità parentale prima d’un anno dalla privazione. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.