Art. 31 LD dal 2023

Art. 31 Controlli domiciliari
1 L’UDSC può eseguire senza preavviso controlli domiciliari presso persone che sono o erano soggette all’obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d’imposizione oppure che hanno l’obbligo di tenere una contabilit in virtù della presente legge.
2 Esso può procedere al controllo fisico del genere, della quantit e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.
3 Il diritto (1) di controllo si estingue cinque anni dopo l’importazione della merce. È fatta salva l’apertura di un’inchiesta penale.
(1) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.