Art. 31 OETV dal 2025
Art. 31 Esame di veicoli non nuovi: controllo di funzionamento ed esame tecnico completo
1 Per la prova di conformità di veicoli non nuovi (art. 30 cpv. 2) alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:a. sia disponibile un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica;b. sia disponibile un certificato di conformità UE;c. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al corrispondente atto giuridico UE relativo all’approvazione generale; oppured. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.
2 Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.
3 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale il veicolo è destinato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.