Art. 31 LStrl dal 2024

Art. 31 Apolidi
1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.
2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 8.
3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (1) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (2) o, con decisione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, possono esercitare un’attivit lucrativa in tutta la Svizzera. (3) L’articolo 61 LAsi (4) si applica per analogia. (5)
(1) RS 311.0(2) RS 321.0
(3) Nuovo testo giusta il n. III della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 2020 6543).
(4) RS 142.31
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
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