Art. 30e LPP dal 2025

Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza
1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.
2 La restrizione del diritto d’alienazione di cui al capoverso 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.
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4 Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.
5 L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.
6 L’obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti. (1)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.