LPP Art. 30b - Costituzione in pegno

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 30b LPP dal 2025

Art. 30b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 30b Costituzione in pegno

L’assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all’articolo 331d CO (1) (2) .

(1) RS 220
(2) Nuova espr. giusta il n. I 6 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.