Art. 305 CPS dal 2025

Art. 305 Favoreggiamento
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (1)
2 Se l’autore favorisce un congiunto o un’altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).(2) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530, 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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