Art. 302 CPP dal 2024

Art. 302 Obbligo di denuncia
1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorit penali sono tenute a denunciare alle autorit competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attivit ufficiale.
2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l’obbligo di denuncia dei membri delle altre autorit .
3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facolt di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168, 169 e 180 capoverso 1.
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