Art. 301 LEF dal 2024

Art. 301 Convocazione dell’assemblea dei creditori
1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea. (1) La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea.
2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio. (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
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