Art. 30 LIVA dal 2025

Art. 30 Doppia utilizzazione
1 Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione.
2 Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).
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