Art. 30 OLL1 dal 2023
Art. 30 Lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno
(art. 25 e 26 LL)
1 Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché: (1) a. (1) esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; ec. nello spazio di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno abbiano complessivamente almeno la stessa durata dei periodi di lavoro notturno.
2 Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; ec. i presupposti giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettere a–d siano adempiuti. (1)
2bis Vi è indispensabilit per ragioni aziendali secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera a se:a. si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno e serale corrispondente; oppureb. nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire squadre da impiegare in alternanza. (4)
3 I lavoratori che effettuano lavoro notturno conformemente al capoverso 2:a. possono essere impiegati al massimo:1. cinque notti su sette consecutive; oppure2. sei notti su nove consecutive; eb. non possono svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25 durante i loro giorni di congedo.
4 I presupposti e le condizioni di cui ai capoversi 1–3 non sono applicabili ai lavoratori che svolgono lavoro notturno regolare al massimo durante un’ora situata all’inizio o al termine del lavoro notturno fra le 05.00 e le 06.00 o fra le 23.00 e le 24.00.
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 ([RU 2010 3111]).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 ([RU 2010 3111]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.