Art. 3 CCS dal 2025

Art. 3 Effetti della buona fede
1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.
2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.