Art. 3 LCA dal 2024

Art. 3 Obbligo d’informare dell’assicuratore (1)
1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identit e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi: (2)
2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d’assicurazione e dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).(2) (3)
(3) (4)
(4) (11)
(5) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 20 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
(6) (7)
(7) (8)
(8) Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
(9) Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).
(10) RS 961.01
(11) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.