Art. 3 CPM dal 2025
Art. 3 Condizioni personali (1)
1 Sono sottoposti al diritto penale militare:1. (2) le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115–137b e 145–179 non connessi con il servizio della truppa;2. i funzionari, impiegati ed operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l’uniforme;3. le persone obbligate al servizio militare che portano l’uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61–114 e 138–144;4. (3) le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;5. (4) le persone soggette all’obbligo di leva per quanto concerne l’obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell’articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 (5) , durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l’uniforme;7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d’indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94–96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell’esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);8. (3) le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115–179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell’esercito o dell’amministrazione militare congiuntamente con la truppa;9. (7) le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all’estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110–114) della parte seconda o dall’articolo 114a.
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all’estero qualora commettano all’estero un reato ai sensi del presente codice.
(1) Nuovo testo giusta il n. IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 ([RU 2004 921]; [FF 2002 6989]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 ([RU 2009 701]; [FF 2007 7545]).
(3) (6)
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 6015]; [FF 2009 5137]).
(5) [RS 510.10]
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 ([RU 2009 701]; [FF 2007 7545]).
(7) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
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