LMP Art. 3 - Definizioni

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 3 LMP dal 2022

Art. 3 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

  • a. offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;
  • b. impresa pubblica: l’impresa sulla quale le autorit dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante in virtù di rapporti di propriet , di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un’influenza dominante se l’impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;
  • c. ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo d’applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;
  • d. condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni (1) relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;
  • e. disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 (2) sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
  • (1) RS 220
    (2) RS 822.11

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.