Art. 3 LMP dal 2022
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intende per:a. offerenti: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;b. impresa pubblica: l’impresa sulla quale le autorit dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante in virtù di rapporti di propriet , di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un’influenza dominante se l’impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;c. ambito di applicazione dei trattati internazionali: il campo d’applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;d. condizioni di lavoro: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni (1) relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;e. disposizioni in materia di tutela dei lavoratori: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 (2) sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
(1) [RS 220]
(2) [RS 822.11]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.