LPP Art. 3 - Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 3 LPP dal 2025

Art. 3 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all’assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.


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