Art. 3 LStrl dal 2024

Art. 3 Principi dell’ammissione e dell’integrazione Ammissione
1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attivit lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunit di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.
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