Art. 3 LAVS dal 2024
Art. 3 A. Contributi degli assicurati I. Obbligo di pagare i contributi Persone tenute al pagamento dei contributi
1 Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attivit lucrativa. (1)
1bis Per gli assicurati che non esercitano un’attivit lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l’et di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1. (2)
2 Non sono tenuti a pagare i contributi:a. (3) gli adolescenti che esercitano un’attivit lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni;b. e c. (4) ...d. (5) i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;e. (6) ...
3 Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:a. i coniugi senza attivit lucrativa di assicurati con un’attivit lucrativa;b. gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti. (7)
4 Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:a. il matrimonio è contratto o sciolto;b. il coniuge che esercita un’attivit lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia. (8)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 92]; [FF 2019 5179]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 92]; [FF 2019 5179]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956, in vigore dal 1° gen. 1957 ([RU 1957 275]).
(4) Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 ([RU 1978 391]; [FF 1976 III 1]).
(6) Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 ([RU 1954 102]; FF 1953 449).
(7) Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 2466]; [FF 1990 II 1]).
(8) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4745]; [FF 2011 497]).
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