Art. 2a ONC dal 2025
Art. 2a (1) Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis e 2ter LCStr)
1 È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:a. durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;b. durante il trasporto professionale di persone;c. (2) autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno;e. ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione;f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;c. veicoli la cui velocità massima per costruzione (3) non superi i 45 km/h;d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 (4) concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). (5)
2 Una persona è sotto l’influsso dell’alcol se:a. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppurec. ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b. (6)
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4687]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 3837]).
(3) Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 28]). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(4) [RS 741.41]
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 3837]).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2015 2595]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.