Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 2a

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 2a ONC dal 2025

Art. 2a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 2a (1) Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis e 2ter LCStr)

1 È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:

  • a. durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
  • b. durante il trasporto professionale di persone;
  • c. (2) autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;
  • d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno;
  • e. ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione;
  • f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;
  • g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
  • h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
  • 1bis Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

  • a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
  • b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
  • c. veicoli la cui velocità massima per costruzione (3) non superi i 45 km/h;
  • d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 (4) concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). (5)
  • 2 Una persona è sotto l’influsso dell’alcol se:

  • a. presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
  • b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
  • c. ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b. (6)
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).
    (3) Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (4) RS 741.41
    (5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3837).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2595).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 2a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHSB150482Fahrlässige grobe Verletzung der Verkehrsregeln etc. Beschuldigte; Unfall; Beschuldigten; Fahrzeug; Vorinstanz; Polizei; Verkehr; Berufung; Strasse; Verteidigung; Anklage; Verletzung; Sinne; Fahrunfähi; Fahrunfähigkeit; Verfahren; Schaden; Gericht; Alkohol; Strassen; Verkehrsregeln; Feststellung; Busse; Verfahren; Massna; Urteil; Staatsanwalt
    BESK 2018 173Missachtung des Verbots, unter Alkoholeinfluss zu fahrenBeschuldigte; Beschuldigten; Verfahren; Verfahrens; Person; Personen; Recht; Urteil; Aussage; Personenwagen; Polizei; Alkohol; Polizist; Sachverhalt; Minuten; Aussagen; Kammer; Polizisten; Verfahrenskosten; Berufung; Vorinstanz; Zeugen; Fahrer