Art. 29a LStrl dal 2024

Art. 29a (1) Ricerca di un impiego
Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.