OR Art. 299b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 299b OR dal 2025

Art. 299b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 299b Sostituzione degli oggetti inventariati

1 Se all’atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l’affittuario, alla fine dell’affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.

2 L’affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.

3 L’affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.


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